SEQUESTRABILITA’ DELL’ASSEGNO BANCARIO CONSEGNATO A GARANZIA DI UN DEBITO

Ci si pone la questione della sequestrabilità di un assegno bancario consegnato a garanzia di un debito.

Si può chiedere all’Autorità Giudiziaria di disporre il sequestro di un assegno bancario consegnato a garanzia di un debito onde evitare che chi lo detiene lo porti all’incasso con conseguente danno per colui che lo ha emesso?

Per rispondere a tale quesito occorre innanzitutto analizzare la giurisprudenza in merito alla nullità del patto di garanzia conclusosi con la consegna dell’assegno.

La nullità del patto di garanzia

Deve considerarsi, infatti, che secondo consolidata giurisprudenza l’assegno bancario non può mai essere emesso a garanzia di un debito. Alle parti, infatti, non è consentito di modificare la funzione tipica dell’assegno stesso che è quella di un normale mezzo di pagamento delle obbligazioni. Il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia, quindi, è nullo perché è contrario alle norme imperative dell’ordinamento contenute negli artt. 1 e 2 R.D. 21.12.1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio di conformità alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume di cui all’art. 1343 c.c (norme che, come detto, conferiscono inderogabilmente all’assegno la natura di uno strumento di pagamento).

Dal momento, inoltre, che il predetto vizio di nullità del patto di garanzia colpisce soltanto l’accordo delle parti ma non anche l’assegno o il contratto nell’ambito del quale tale accordo è stato raggiunto, ne consegue che l’assegno vale come promessa di pagamento (cfr., Cass., n. 4368/95); spetta all’emittente, quindi, l’onere di dimostrare l’inesistenza del debito onde evitare che esso possa essere portato legittimamente all’incasso in qualsiasi momento dal creditore. Si veda, ad esempio: “l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.” (cfr. Cass., 24/05/2016, n. 10710; Cass., n. 4368/95).

Ne consegue che l’assegno privo di data è nullo quale titolo di credito, anche se, nei rapporti tra traente e prenditore, esso vale a dimostrare la sussistenza di una promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c., implicando, di conseguenza, solo una presunzione “iuris tantum” dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto (cfr., Cass. 16.11.1990 n. 11100; Cass. 5.11.1990 n. 10617; Cass., n. 4368/95). Ciò che viene a configurarsi, in altre parole, è una presunzione semplice inerente all’esistenza, tra le parti, di un rapporto di debito-credito, per vincere la quale grava sul debitore l’onere della prova circa l’inesistenza o l’invalidità del rapporto stesso ovvero circa l’avvenuto adempimento della propria prestazione.

In sintesi, quindi, la nullità del patto di garanzia conclusosi con la consegna dell’assegno non determina automaticamente il venir meno del debito sottostante. Dal momento che l’assegno vale comunque come riconoscimento di debito, al fine di chiederne il sequestro è necessario dimostrare anche che quel debito non esista.

L’ottenibilità del sequestro giudiziario

Chiarito quanto sopra sicuramente sussiste il diritto sostanziale del richiedente a rientrare nella disponibilità del titolo.

Per verificare l’ottenibilità del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c. occorre ora verificarne la sussistenza dei requisiti di legge sotto il profilo processuale.

Orene, come noto la tutela cautelare del sequestro è invocabile anche in ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta in quanto il termine possesso, utilizzato dall’art. 670 c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale rientrando in esso anche la detenzione (Cass. 16 novembre 1994, n. 9645).

Ne consegue, pertanto, l’astratta sequestrabilità di un assegno detenuto da un’altra persona.

Come sopra accennato, inoltre, sotto il profilo del fumus boni iuris, il ricorrente deve dimostrare l’avvenuta stipulazione del patto di garanzia con consegna dell’assegno bancario al creditore e l’insussistenza del debito sottostante.

Sotto il profilo del periculum in mora, infine, è pacifica l’opportunità di provvedere alla custodia del titolo nelle more del giudizio onde evitare che la parte detentrice dell’assegno lo ponga all’incasso alla data di scadenza con frustrazione delle ragioni del richiedente.

In conclusione, quindi, l’ordinamento consente di richiedere e ottenere dall’Autorità Giudiziaria la concessione di un sequestro giudiziario di un assegno bancario consegnato a garanzia di un debito previa dimostrazione della sussitenza dei requisiti richiamati.

Avv. Marco Napolitano