ACCERTAMENTO FISCALE SU FILES PRESENTI SUL COMPUTER DEL CONTRIBUENTE

E’ legittimo l’accertamento fiscale su files presenti sul computer del contribuente?

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18098 del 24 giugno 2021, ha affrontato la questione, confermando un orientamento già consolidato (Cass. Sez. VI – 5, ord. 15.01.2019, n. 673, Cass. Sez. V, sent. 12.04.2019, n. 10275).

Nel caso affrontato il contribuente contestava la legittimità dell’acquisizione durante una verifica della Guardia di Finanza di dati presenti nel proprio computer in assenza di una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica, resa necessaria dall’utilizzo di password di accesso. Secondo il ricorrente tali prove erano inutilizzabili nel giudizio tributario dato che, come ha riconosciuto lo stesso Ministero dell’Economia (Circ. Min. 19.10.2005, n. 45/E), se il sistema è protetto da una password è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica essendo la fattispecie assimilabile a quella dell’apertura di pieghi sigillati, casseforti, etc..

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha chiarito che l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta l’inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica previsione in tal senso.

Gli organi di controllo, quindi, possono utilizzare tutti i documenti dei quali siano venuti in possesso salva solo l’ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale. L’utilizzazione ai fini fiscali dei dati e dei documenti acquisiti dalla G.d.F. operante come polizia giudiziaria è quindi subordinata al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme tributarie (D.P.R. n. 600/1973, art. 33; D.P.R. n. 633/1972, art. 52 e 63) e da disposizioni tributarie di carattere specifico, come ad esempio la necessità di preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere a determinate attività quali l’accesso presso locali diversi da quelli dell’esercizio dell’attività del contribuente (cfr. Cass. n. 958/2018).

Quanto all’acquisizione dei dati dal computer del contribuente la sentenza ha precisato che l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di Iva dall’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973) è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, e non anche ove l’attività di ricerca si svolga con la collaborazione del contribuente.

Nel caso di specie l’acquisizione si era perfezionata con collaborazione spontanea del contribuente senza la necessità di rimuovere ostacoli all’accesso ai documenti, pertanto non si è verificata alcuna attività di tipo “coattivo” da parte dei verificatori.

Si precisa peraltro che ai sensi del comma 9 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 gli organi verificatori che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi elettronici hanno la possibilità di provvedere all’estrazione di copia dei dati al di fuori dei locali del contribuente qualora lo stesso non permetta l’utilizzo dei propri impianti e del proprio personale, oltre a dover rispettare specifiche regole di duplicazione che ne garantiscano l’attendibilità.

Tali circostanze nel caso di specie non erano state contestate dal contribuente, quindi in conclusione la Suprema Corte ha ritenuto pienamente utilizzabili i dati acquisiti mediante estrazione di copia di files contenuti nel computer del contribuente con il consenso di quest’ultimo. L’accertamento fiscale su files estratti dal computer del contribuente, pertanto, è stato pienamente confermato.

Avv. Marco Napolitano