MOTIVAZIONE PER RELATIONEM DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

La Suprema Corte di Cassazione, Sez. V, con l’ordinanza n. 19381/2020 è tornata ad esprimersi sulla legittimità della motivazione per relationem dell’avviso di accertamento.

Nel caso di specie il contribuente deduceva l’illegittimità del richiamo per relazione del contenuto dell’avviso di accertamento al Processo Verbale di Constatazione (PVC) da parte dell’Ufficio. L’illegittimità riposerebbe nella violazione delle norme che impongono all’Agenzia di motivare i propri atti e non limitarsi a richiamare il contenuto di altri atti precedenti, come il PVC, poiché si pretende che l’Ufficio effettui autonome valutazioni sugli elementi acquisiti dagli enti verificatori.

La Cassazione, di avviso contrario, ha ripreso un precedente orientamento (Cass. Civ. Sez. Trib., Sent. 20.12.2018, n. 32957) in base al quale ha ritenuto che in tema di motivazione per relationem dell’avviso di accertamento con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi acquisiti. Il richiamo al diverso atto, invero, deve intendersi quale manifestazione di condivisione delle relative conclusioni cui sono giunti i verificatori. Inoltre, trattandosi il PVC di atto già notificato al contribuente in data antecedente all’avviso di accertamento, si è ritenuto che le relative conclusioni siano elementi già noti al contribuente, pertanto il richiamo ad essi da parte dell’avviso di accertamento non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, inoltre, deve ritenersi legittima anche in forza di un principio di economia di scrittura secondo il quale l’Ufficio deve confezionare atti di accertamento non eccessivamente lunghi laddove voglia richiamarsi ad elementi già noti al contribuente.

La Cassazione inoltre precisa che quando l’Ufficio aderisce alle ricostruzioni, impostazione ed argomentazioni della Guardia di Finanza non deve poi necessariamente motivare le ragioni per cui non accoglie quelle di parte. Infatti l’adesione alle valutazioni dell’organo verificatore non impone che siano esposti anche i motivi per i quali non sono state accolte quelle contrarie.

Avv. Marco Napolitano