DOPPIA PUNIBILITA’ DELL’ILLECITO TRIBUTARIO

La doppia punibilità dell’illecito tributario si verifica quando per la stessa contestazione vengono irrogate due sanzioni, una amministrativa e una penale.

Il quadro normativo e giurisprudenziale sul principio di doppia punibilità

L’ordinamento internazionale ed europeo ha chiarito i limiti di operatività del principio del ne bis in idem o del divieto di doppia punibilità.

In particolare l’art. 4 del VII Protocollo aggiunto alla CEDU – rubricato “Diritto a non essere giudicato o punito due volte” – stabilisce che nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva, conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

L’art. 50 della Carta di Nizza, inoltre, dispone che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Richiamando tali norme, a livello nazionale, si è espressa la giurisprudenza con la nota sentenza “Grande Stevens” con cui si è affermata l’illegittimità dell’assoggettamento a processo penale per chi sia stato definitivamente sanzionato dalla Consob, essendo le sanzioni emessa da quest’ultima “amministrative” per il diritto italiano (cioè irrogate da un’autorità amministrativa e non dal giudice penale), ma “penali” per il diritto CEDU (perché punitive e afflittive).

In particolare le Corti Europee hanno elaborato dei criteri specifici (c.d. criteri di Engel), anche alternativi, che guidano l’individuazione del carattere “penale” di una sanzione formalmente amministrativa: qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, natura dell’illecito, natura e grado di severità della sanzione. Spetta ai singoli giudici nazionali, quindi, valutare alla luce di tali criteri, se una sanzione amministrativa sia in realtà, per la sua affettività, di natura penale. In questo caso il cumulo tra sanzione amministrativa e penale sarebbe illegittima per divieto del principio della doppia punizione o ne bis in idem.

Di recente, tuttavia, la CEDU (con la pronuncia 15.11.2016, caso A e B c. Norvegia, n. 24130/11) pare abbia fatto un passo indietro: i Giudici hanno ammesso che i procedimenti sanzionatori penale e amministrativo sullo stesso fatto possono coesistere qualora tra loro sussista una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, con ciò legittimando la doppia punibilità dell’illecito tributario.

Il caso: sentenza n. 4439/2021 della Suprema Corte di Cassazione

Di recente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4439 del 04.02.2021 ha fatto ampio richiamo a quest’ultimo orientamento della CEDU nel respingere il ricorso dell’imputato. In questo caso l’imputato era stato condannato nel merito per il reato di cui all’art. 4 del D.Lgs. 74/2000 per dichiarazione infedele, pur avendo già pagato imposta, sanzioni e interessi aderendo all’accertamento amministrativo.

La S.C., quindi, ha confermato la legittimità della doppia punibilità dato che nel caso di specie ricorrerebbe la condizione prevista dalla CEDU della sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, legame che deve essere ravvisato quando:

  • le due sanzioni perseguono scopi diversi e complementari, connessi ad aspetti diversi della medesima condotta
  • la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l’interessato
  • esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i due procedimenti
  • il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo tra sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato in rapporto alla gravità dell’illecito

Nel caso esaminato, invero, i procedimenti penale e amministrativo erano stati avviati entrambi ad aprile 2015, non vi era alcuna duplicazione nella raccolta della prova dato che l’accertamento era confluito integralmente nel giudizio penale e la pena complessivamente inflitta non risultava gravosa (all’esito del giudizio penale erano stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione).

In conclusione la S.C. precisa che il sistema della doppia punibilità è giustificato dalla rilevanza degli interessi nazionali e dalla diversità delle due procedure: il procedimento amministrativo è teso al recupero a tassazione di imposte non versate, quello penale mira invece alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia tributaria.

Avv. Marco Napolitano