LA CRISI DI LIQUIDITA’ DEL DEBITORE ESCLUDE IL REATO IVA

La crisi di liquidità del debitore esclude il reato Iva, previsto dall’art. 10ter del D.Lgs. 74/2000.

La Cassazione penale con la sentenza n. 35696/2020 ha riconosciuto efficacia scriminante alla condotta dell’imprenditore che omesse di versare l’Iva a causa della crisi di liquidità dovuta ad una compromissione finanziaria. Tale pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato (Cass. Pen. Sez. III n. 12906/2018, n. 5467/2013 e n. 23796/2019).

La crisi finanziaria come causa di forza maggiore

La Suprema Corte afferma che la crisi finanziaria essa può costituire causa di forza maggiore che esclude il reato ai sensi dell’art. 45 c.p. a patto che l’imprenditore assolva al proprio onore di dimostrare non solo l’esistenza della crisi, ma anche che essa non sarebbe fronteggiabile attraverso il ricorso ad apposite procedure o mezzi, come il ricorso al credito bancario. La forza maggiore sussiste, quindi, solo quando chi la invoca dimostra di aver posto in essere tutte le misure idonee a reperire la liquidità per assolvere al proprio debito fiscale, seppur non vi sia riuscito per cause allo stesso non imputabili.

Come noto non costituiscono cause di esclusione del reato di omesso versamento Iva le scelte di destinare la liquidità disponibile al pagamento di debiti ritenuti più urgenti, come verso i dipendenti o i fornitori strategici, scegliendo consapevolmente di posticipare i pagamenti al Fisco.

Nel caso di specie la Suprema Corte, riformando le precedenti pronunce di merito, ha ritenuto sussistente la causa di forza maggiore in quanto l’imprenditore aveva dimostrato di non aver mai incassato dai conduttori i canoni di locazione, fonti del debito Iva. Tramite la testimonianza del proprio consulente fiscale aveva chiarito che le somme oggetto delle fatture non erano materialmente confluite nelle casse dalle società. Aveva allegato che la crisi d’impresa preesisteva all’inadempimento dei conduttori e derivava da fattori imprevedibili e ad essa si era cercato di far fronte sia proponendo un piano di ristrutturazione dei debiti con le banche sia ricorrendo a garanzie personali dei soci.

I differenti orientamenti in tema di crisi di liquidità

Il citato orientamento ha avallato quella giurisprudenza di merito che riteneva la crisi di liquidità riconducibile al concetto di forza maggiore (si veda il precedente articolo sul punto), e non alla carenza dell’elemento soggettivo o alla categoria dell’inesigibilità della condotta doverosa.

Avv. Marco Napolitano