IL RECUPERO DI UN CREDITO NEI CONFRONTI DI UNA SOCIETA’ FALLITA

Tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un’impresa fallita, al fine di (sperare) di riscuotere quanto dovuto, devono presentare una domanda di ammissione al passivo.

I diritti di credito maturati ante-fallimento da un’azienda sottoposta alla procedura concorsuale vengono trattati attraverso una particolare procedura gestita dal Tribunale. Per gestire il fallimento il Tribunale nomina un professionista (scelto tra commercialisti o avvocati) denominato Curatore fallimentare.

FASE PRELIMINARE E INTRODUTTIVA

Il curatore, ai sensi dell’art 92 L. Fall., per consentire a tutti i creditori e ai titolari di diritti nei confronti del fallito la presentazione delle domande di ammissione al passivo, deve informarli senza ritardo.

La comunicazione deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata o fax alla sede dell’impresa o alla residenza del creditore.

L’art. 92 l. fall. indica il contenuto dell’avviso:

  • Possibilità di presentare la domanda di ammissione con le modalità indicate dall’art. 93 L. Fall.
  • Data dell’udienza di verifica dello stato passivo
  • Data entro la quale devono essere presentate le domande e l’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore cui devono essere inviati il ricorso per ammissione al passivo ed i relativi documenti
  • Ogni altra utile informazione per agevolare la presentazione della domanda

La domanda di ammissione al passivo deve essere inviata direttamente al curatore fallimentare e può avere ad oggetto la richiesta di riconoscimento di:

  • Un credito
  • Diritto alla restituzione di un bene mobile o immobile
  • Diritto di natura personale, mobiliare o immobiliare

La domanda deve contenere l’apposita richiesta di essere ammessi al passivo e i documenti che provano l’esistenza del credito.

È compito del curatore depositare le domande in Cancelleria assieme ai relativi documenti, contestualmente al deposito del progetto di stato passivo.

La giurisprudenza ha stabilito che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo è di 30 giorni prima dalla data di udienza di verifica del passivo comunicata dal curatore fallimentare.

Nel caso in cui il creditore non riceva la comunicazione del Curatore a presentarsi alla domanda di verifica, è possibile presentare una domanda tardiva (ovvero oltre 30 giorni dall’udienza di verifica e non oltre 12 mesi dal deposito del “decreto di esecutività dello stato passivo”) che non comporta la perdita di alcun diritto ad essere ammesso al passivo. Le domande trasmesse dopo i 12 mesi vengono definite domande supertardive e la loro ammissibilità è condizionata alla prova che il ritardo nell’insinuazione è dipeso da causa non imputabile al creditore.

La conseguenza principale della comunicazione tardiva al Curatore è costituita dalla possibilità per il creditore di poter partecipare solo ai riparti fallimentari successivi alla ammissione del credito. A tale regola fanno eccezione i creditori privilegiati e quelli per i quali sia stato riconosciuto l’incolpevole ritardo. A questi creditori è riconosciuto il diritto a prelevare dall’attivo del fallimento quanto sarebbe loro spettato nei precedenti riparti a condizione che la procedura disponga ancora di attivo da distribuire.

Spetta al curatore l’esame della domanda e deve formare un progetto di stato passivo in cui, su ciascuna domanda, deve rassegnare le proprie conclusioni motivate. Il progetto di stato passivo deve essere depositato in Cancelleria almeno 15 giorni prima dell’udienza di verifica e deve essere trasmesso ai creditori, i quali possono trasmettere al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi.

ESECUTIVITA’ DEL PASSIVO

Le domande ed il progetto di stato passivo vengono sottoposti all’esame del giudice delegato che decide su ciascuna domanda con decreto motivato, al fine di consentire alla parte di valutare se proporre o meno opposizione allo stato passivo.

Il provvedimento può consistere in:

  • Ammissione integrale o parziale della domanda
  • Rigetto
  • Dichiarazione di inammissibilità
  • Ammissione con riserva

Terminato l’esame delle domande il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il curatore deve dare comunicazione del deposito dello stato passivo e dell’esito della domanda a ciascun creditore. Con la stessa comunicazione deve essere trasmessa copia dello stato passivo e dato avvertimento al creditore che può proporre opposizione allo stato passivo in caso di mancato accoglimento integrale della domanda.

Con l’ammissione si riconosce il diritto del creditore a concorrere nelle ripartizioni dell’attivo.

IMPUGNAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Le impugnazioni previste dalla legge contro il decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo sono tre:

  • Opposizione allo stato passivo

L’opposizione è lo strumento dato al creditore per chiedere il riesame del provvedimento di accoglimento parziale o di rigetto della domanda di ammissione al passivo.

  • Impugnazione dei crediti

Con l’impugnazione dei crediti il curatore o un creditore contestano l’illegittimità del provvedimento di ammissione della domanda di un altro creditore. Il creditore deve dimostrare di avere un interesse ad agire.

  • Revocazione dei crediti

Con la revocazione il curatore o il creditore, se sono decorsi i termini per l’opposizione o l’impugnazione, possono chiedere la revoca del provvedimento di rigetto o di accoglimento. Tale strumento è di carattere straordinario e può essere esperito in ogni momento.

Come si è illustrato, quindi, per recuperare un credito nei confronti di una società fallita è necessario prima di tutto depositare, entro i termini di legge, una domanda di ammissione al passivo del fallimento; tale atto consente di concorrere, assieme agli eventuali altri creditori, al riparto dell’attivo della società fallita (e quindi all’ottenimento del credito se le casse della società lo consente). Solo nel caso in cui alla domanda di ammissione segua risposta negativa – ammissione parziale, con riserva, dichiarazione di inammissibilità, rigetto – si potrà avviare una procedura di opposizione di natura contenziosa, che costituisce una vera e propria causa contro la curatela fallimentare.

Avv. Marco Napolitano