EFFICACIA DELL’ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D’UFFICIO

Come noto la Riforma Orlando (legge n. 103/2017), al comma 24 dell’art.1, ha modificato l’art. 162 del codice di procedura penale in tema di comunicazione del domicilio eletto.

La norma ora prevede (comma 4bis) che l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procedere non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario.

Questa disposizione, nelle sue nobili intenzioni, dovrebbe venire incontro alla esigenze di molti difensori d’ufficio che spesso, soprattutto nell’ambito di indagini a carico di cittadini stranieri non stabilmente residenti in Italia e senza fissa dimora, si ritrovano ad essere automaticamente domiciliatari di tali indagati sulla base di vebali standard redatti dalla Polizia Giudiziaria in cui al soggetto in sede di declinazione delle proprie generalità (identificazione) viene fatto eleggere il domicilio “presso il difensore d’ufficio“. Nella maggior parte dei casi avviene che questi indagati si rendano irreperibili di fatto senza mai contattare tale difensore d’ufficio disinteressandosi del procedimento penale, con l’effetto che il difensore domiciliatario coatto si trova a difendere un soggetto mai conosciuto nel conoscibili, con tutte le difficoltà conseguenti di espletamento del mandato (basti solo pensare all’impossibilità, in assenza di procura speciale, di definire il procedimento ove sia opportuno con riti alternativi).

In questo modo appare evidente che l’elezione di domicilio con notifica degli atti, che sarebbero diretti personalmente all’indagato, presso il difensore d’ufficio divenga una pura finzione con la conseguenza che interi processi possano essere celebrati a totale insaputa dell’interessato.

Con la riforma, al fine di ovviare a tale problema, si è previsto che tale elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non sia valida se l’autorità procedente non riceva contestualmente l’assenso del professionista. In questo modo si vorrebbe responsabilizzare maggiormente l’autorità procedente ad assicurare all’indagato un effettiva conoscenza del procedimento penale, onde evitare processi celebrati a sua insaputa.

Si ritiene tuttavia che, seppur la nuova scelta legislativa costituisca un serio tentativo di affrontare tale problema, in realtà non lo risolva creando anzi un aumento degli incombenti per la Polizia Giudiziaria.

A fronte di un soggetto senza fissa dimora e irreperibile, infatti, appreso il mancato assenso del difensore d’ufficio a divenire domiciliatario, la Polizia Giudiziaria dovrà fargli eleggere un domicilio specifico. Tale soggetto, quindi, non avendo una stabile residenza verosimilmente dichiararà un domicilio meramente fittizio.

In tal caso possono aprirsi due strade che condurranno alla stessa meta.

  1. Dopo un tentativo di notifica andata a vuoto presso un domicilio fittizio la stessa, per legge, deve essere effettuata presso il difensore d’ufficio (art. 161, comma 4 c.p.p.);
  2. Se ne sussistono i presupposti scattano gli accertamenti ai fini dell’irreperibilità, il soggetto verosimilmente non viene individuato (perché appunto senza fissa dimora) e anche in questo caso, per legge (art. 159 c.p.p.) la notifica deve essere effettuata presso il difensore d’ufficio;

Ne consegue, in definitiva, che la riforma, nei fatti, non risolve il problema dell’effettiva conoscenza del processo poiché il difensore d’ufficio, anche qualora non accetti la domiciliazione, nella stragrande maggioranza dei casi si troverà comunque obtorto collo, a dover ricevere le notifiche per conto di un indagato mai conosciuto a carico del quale si celebrerà un processo di cui tale persona nulla verrà a sapere.

Avv. Marco Napolitano