IMPATTO DELL’EMERGENZA COVID-19 SULLA RESPONSABILITA’ DELL’ENTE EX D.LGS. 231/01

Le misure emergenziali emanate in questa delicata fase di epidemia da Covid-19 hanno coinvolto molti ambiti della vita quotidiana delle aziende.

Basti pensare alle misure della sospensione dell’attività produttiva, all’adozione di forme di c.d. “smart-working”, all’obbligo di sanificazione degli ambienti e di predisporre dispositivi di protezione individuale: tutte misure accomunate dall’unico scopo di evitare il diffondersi del contagio tra la popolazione.

Tali misure, pertanto, impattano inevitabilmente anche sulla valutazione del rischio aziendale, e in particolare sui rischi di commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01, che come noto determinano il sorgere di una responsabilità amministrativa in capo all’ente oltre alla responsabilità penale personale dei soggetti apicali e/o dei loro sottoposti.

Il contagio da Covid-19 avvenuto in ambiente di lavoro per tutti coloro che a vario titolo frequentano gli i luoghi aziendali è diventato, pertanto, un nuovo rischio di cui deve tenere conto l’imprenditore e l’amministratore ai fini di evitare il sorgere di responsabilità pecuniarie in capo alla società.

Decreto Cura Italia

Il D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), sul punto, ha introdotto una norma molto importante: ai sensi dell’art. 42, infatti, l’infezione da Covid-19 contratta “in occasione di lavoro” costituisce infortunio ai sensi del Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2001).

Ciò comporta che se il contagio si è verificato in occasione dello svolgimento di attività lavorativa, a seguito del mancato o dello scorretto adeguamento da parte datoriale delle misure di contenimento emesse dalla Pubblica Autorità, il datore potrebbe essere incriminato per i reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, D.Lgs. 231/2001).

Ne consegue che, oltre al procedimento penale a carico della persona fisica responsabile, l’ente (società o ente fornito di personalità giuridica o associazioni) potrebbe essere destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria che può superare il milione di euro oltre che di pesanti sanzioni interdittive, tra le quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione l’interdizione dall’esercizio dell’attività.

E’ di fondamentale importanza, pertanto, d’ora in poi, l’adeguata valutazione del rischio da contagio da Covid-19 in ambito aziendale in quanto, qualora si verifichino casi di contagio a causa di condotte imprenditoriali poco attente alla salute dei dipendenti che hanno determinato un vantaggio economico all’ente (ad esempio, nel mantenimento della regolare prosecuzione della produzione in assenza di un’adeguata valutazione dei rischi e dell’adozione delle necessarie precauzioni, o nel risparmio dei costi per il mancato acquisto dei dispositivi di protezione individuale e/o collettiva), in capo all’impresa può essere riconosciuta una responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

Misure di contrasto al diffondersi del contagio

Le imprese pertanto devono costantemente monitorare i numerosi provvedimenti di urgenza che le istituzioni italiane hanno adottato – e continuamente aggiornano – sin dall’inizio della crisi.

Ci si riferisce, in particolare, alle recenti misure aggiuntive introdotte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’11 marzo 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”) nonché al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dai sindacati lo scorso 14.03.2020.

Entrambi i provvedimenti, infatti, forniscono alle imprese linee guida da seguire al fine di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

Le imprese a titolo esemplificativo dovranno offrire informazione puntuale ai dipendenti delle misure adottate, regolamentare le modalità di accesso in azienda, evitare occasioni di assembramento, sanificazione degli ambienti, dotazione di dispositivi di protezione individuale, ecc.

Le conseguenze che le misure emergenziali emanate in tema di Covid-19 determinano sul rischio aziendale costituiscono, quindi, un’importante occasione per l’adozione di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 o per adeguare i Modelli già operanti.

Avv. Marco Napolitano