Come si deve comportare nel caso in cui durante il nostro percorso, malauguratamente, ci si trovi ad essere coinvolti direttamente in un incidente stradale?
Cosa fare nel caso in cui si abbia la percezione che a causa dell’incidente stradale alcuni soggetti coinvolti potrebbero essere feriti e necessitare di immediato soccorso?
Per rispondere a questi interrogativi occorre considerare quanto prevede la norma di cui all’art. 189 del Codice della Strada, recante il principio cardine che regola questa materia: “l’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito un danno alla persona”.
Si intuisce subito come l’articolo in questione prescriva un comportamento collaborativo da parte del conducente a seguito del verificarsi di un incidente stradale, in modo da prevenire conseguenze più gravi, se non addirittura mortali, per le persone che ne abbiano subito gli effetti.
Gli obblighi, quindi, sono quelli di “fermarsi” e “prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito un danno alla persona“: il conducente deve, pertanto, innanzitutto fermarsi, al fine di assicurare la pubblica sicurezza della circolazione stradale e, qualora sussista il rischio che dall’impatto sia derivato un danno alla persona deve prestare assistenza, in ossequio al principio di solidarietà umana che impone di non abbandonare a se stesse le vittime di incidenti stradali.
La violazione dell’obbligo di fermata è punita dal comma 6 dell’art 189 C.d.S. che prevede il c.d. “reato di fuga”, il quale prevede che nell’ipotesi in cui il conducente, dal cui comportamento sia derivato un incidente stradale con danno alle persone, non possa scappare eludendo le investigazioni dell’autorità o sottraendosi alle ricerche.
Il reato, sussiste, quindi, nell’ipotesi in cui l’incidente sia percepito e concretamente idoneo a produrre eventi lesivi in danno alle persone: non è necessario riscontrare effettivamente l’esistenza di un danno riportato alle vittime.
L’obbligo “di fermata” prescritto in capo all’utente prevedere:
- il porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione
- adoperarsi, compatibilmente con le possibilità, affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento della responsabilità
- fornire le proprie generalità e ogni altra informazione utile anche ai fini risarcitori alle persone danneggiate
Trattandosi di un reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui l’utente della strada si allontana dal luogo del sinistro proseguendo la marcia, a nulla vale che il conducente, dopo essersi inizialmente allontanato dal luogo del sinistro, si sia in seguito presentato spontaneamente agli organi di Polizia per denunciare l’accaduto.
La pena prevista dalla norma va dai sei mesi ai tre anni di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da uno a tre anni.
La norma prevede, inoltre, che la Polizia possa procedere all’arresto facoltativo del conducente
La violazione dell’obbligo di prestare assistenza occorrente alle persone “ferite” è punito, quindi, dal comma 7 dell’art. 189 C.d.S., che può definirsi quale ipotesi speciale di “omissione di soccorso”.
Come anticipato il conducente coinvolto in un incidente riconducibile al proprio comportamento è gravato dall’obbligo di assistenza alle persone ferite, che si sostanzia nell’attività di soccorso “occorrente”, ovvero quella che si profila necessaria e adeguata tenuto conto delle modalità concrete del sinistro, delle condizioni spazio-temporali dell’impatto e dei mezzi a disposizione della persona.
Il suddetto obbligo può ritenersi assolto quando la persona si sia attivata per far intervenire i mezzi di soccorso e gli organi di Polizia stradale o comunque ogni altra persona in grado di portare aiuto al ferito.
Se dall’incidente non sono derivati danni alla persona, ovvero se la necessaria assistenza sia stata già adeguatamente prestata da altri, si ritiene escluso il reato, così come nel caso in cui il ferito appaia già deceduto all’atto del soccorso.
E’ configurabile il reato non solo in capo al conducente ma anche in capo a terze persone che si trovino a bordo del veicolo o sul luogo del sinistro, come il proprietario del mezzo o il passeggero che si trovi a fianco del conducente laddove abbia incitato quest’ultimo a non fermarsi.
Il delitto è punito con la reclusione da uno a tre anni di reclusione, oltre alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
Cosa succede, invece, nell’ipotesi in cui il conducente di un veicolo, durante il proprio percorso, incappi in un incidente provocato da altri da cui siano derivati feriti?
In questo caso si applica la norma generale di cui all’art. 593 c.p. rubricata “omissione di soccorso” che punisce con la reclusione fino a un anno colui che, trovando un corpo ferito o che sembri inanimato non si attivi prestando l’assistenza occorrente o dandone immediato avviso all’Autorità.
In definitiva, quindi, le norme puniscono penalmente l’inerzia del soggetto conducente di un veicolo dalla cui condotta sia derivato un incidente da cui siano derivati danni alle persone così come di quella del soggetto qualunque che si accorga della presenza di persone ferite a causa di un incidente.
Buona regola, quindi, è quella di prestare particolare attenzione e di agire con prudenza, prestando soccorso o invocando l’intervento dell’Autorità, laddove vi sia anche solo il dubbio che da un incidente possano essere derivati danni fisici alle persone.
Avv. Marco Napolitano