La prescrizione è una causa di estinzione del reato la cui essenza va individuata nel fatto che il trascorrere nel tempo mitiga, normalmente, l’interesse dello Stato ad accertare il reato e a comminare la pena al reo dato che più passa il tempo tanto più si attenuano il ricordo e le conseguenze negative del fatto. La legge regola in modo puntuale tale istituto, prevedendo il tempo massimo di prescrizione del reato, come deve essere calcolata la decorrenza del termine oltre a prevedere quando il corso della prescrizione è sospeso, interrotto e i relativi effetti.
La Riforma Orlando (art. 1, comma da 10 a 15) ha recentemente modificato molte norme in materia di prescrizione riscrivendone, di fatto, alcuni elementi essenziali.
DECORRENZA DEL TERMINE
In attuazione alla Convenzione di Istambul contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata in Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 si è introdotto un ulteriore comma all’art. 158 c.p., il quale ora prevede che per i reati previsti dall’art. 392, comma 1 bis c.p. (ovverosia maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale di minori, violenza sessuale nelle sue diverse forme, stalking) se commessi in danno di minori, il termine per il decorso della prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la vittima compie il diciottesimo anno di età, salvo che l’azione penale non sia stata esperita prima dato che, in quest’ultimo caso, il termine per la prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
Nei fatti si crea un evidente discrepanza di trattamento tra i casi in cui la notizia di reato sia già pervenuta al Pubblico Ministero e siano già in corso le indagini (nei quali la prescrizione resterebbe “congelata” fino alla maggiore età della vittima) da quelli in cui, prima di tale data, il Pubblico Ministero abbia già esercitato l’azione penale (in cui la prescrizione decorrerebbe, con effetti più favorevoli al reo, dal momento dell’acquisizione della notizia). Probabile sarà la proposizione di una questione di legittimità costituzionale di tale norma.
SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE
Sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 159 c.p.:
a) nel caso già previsto di sospensione del corso della prescrizione per richiesta di autorizzazione a procedere, si specifica ora che il termine decorre dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta;
b) in caso di richiesta di rogatoria all’estero il corso è sospeso per il periodo intercorrente dalla data del provvedimento che dispone la stessa sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta o comunque decorsi sei mesi dal primo provvedimento;
c) dal termine previsto dall’art. 544 c.p.p. (15 o 90 giorni a seconda dei casi) per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della setenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
d) dal termine previsto dall’art.544 c.p.p. (15 o 90 giorni a seconda dei casi) per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo gradoper il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
La norma poi prevede che i periodi di sospensione di cui alle lett. c) e d) sono invece computati ai fini della prescrizione dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato o ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’art. 604, commi 1, 4 e 5bis c.p.p.; se durante tali termini di sospensione si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui alle lett. a) e b), i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
E’ evidente come tale norma riformata, disponendo la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado confligga con l’art. 27, comma 2 Cost. (principio di non colpevolezza) in quanto applica agli imputati condannati con sentenza non ancora definitiva un trattamento peggiore.
Ne consegue ulteriormente che la prescrizione che matura dopo la lettura del dispositivo e prima della sospensione (ovverosia proprio durante il termine previsto dall’art. 544 c.p.p.) potrà essere fatta valere solo con impugnazione ammissibile.
Dubbi aleggiano inoltre sulla portata del riferimento all’assoluzione, in quanto ci si chiede se comprenda anche l’ipotesi di cui al 530, comma 2 c.p.p. e alle sentenze di proscioglimento.
INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE
La Riforma, inoltre, ha introdotto una nuova specifica ipotesi di interruzione della prescrizione intervenendo nel testo dell’art. 160, secondo comma c.p.: si prevede ora che anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del P.M.
Tale intervento dirime un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’effetto interruttivo compiuto dalla P.G. su delega del P.M. e precedentemente risolto in modo negativo da parte delle Sezioni Unite (Cass., S.U. 11/09/2001, n. 33543).
Occorre rilevare, a tal proposito, che l’introduzione tassativa di tale nuovo atto interruttivo imporrà al difensore un’attenta ponderazione nel decidere di far sottoporre il proprio assistito ad interrogatorio (soprattutto quando in assenza di rilevanti elementi difensivi a discarico lo si faceva assumere esclusivamente un valore collaborativo in sede cautelare): si dovrà scegliere tale “opzione” solo quando l’effetto negativo dell’interruzione del corso della prescrizione soccombe rispetto all’esigenza di chiarire con elementi difensivi evidenti la posizione dell’indagato.
EFFETTI DELLA SOSPENSIONE E DELLA INTERRUZIONE
Si è riformato altresì il comma 1 dell’art. 161 c.p. stabilendo ora che l’interruzione del corso della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Il nuovo comma 2 dell’art. 161 c.p. prevede ora che l’interruzione della prescrizione consente un aumento del termine massimo di prescrizione (portato fino alla metà del termine massimo rispetto all’ordinario aumento di un quarto) oltre ai casi già previsti di cui all’art. 99, comma 2 c.p. (recidiva aggravata) anche per la seguente tipologia di illeciti penali:
- corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti di cui sopra (art. 322-bis c.p.)
Da ultimo va specificato che tutte queste disposizione si applicano solo ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Avv. Marco Napolitano